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Coronavirus. Che significa ZONA ROSSA e cosa NON si può fare
3 mesi di carcere per i trasgressori
 martedì 10 marzo 2020 10:02
Coronavirus. Che significa ZONA ROSSA e cosa NON si può fare Da oggi tutta la nostra bella penisola è in zona rossa, cioè, come l’ha definita il Presidente Conte, “zona protetta“.
Ma a questo punto cosa succede? Cosa significa che l’Italia intera è in zona rossa? Cosa si potrà fare e cosa invece no?
Innanzitutto, diciamo che il periodi di “protezione“ durerà da oggi, 10 marzo 2020, al 3 aprile 2020 (salvo eventuali proroghe).

Ecco cosa non si può fare con la zona rossa

- Evitare gli spostamenti, restare a casa. Si può uscire solo per comprovate esigenze lavorative o per motivi di salute. Quando si esce dal proprio comune di residenza, bisognerà essere in possesso di una autocertificazione che attesti il perché si è usciti di casa.
- Chi ha la febbre a 37,5° o difficoltà respiratorie, anche se non positivo al coronavirus, è fortemente raccomandato a non uscire di casa ed a contattare il proprio medico curante. Non andate al Pronto Soccorso! Occorre chiamare il 1500 o il 112.
- Si raccomanda ai datori di lavoro, sia nel settore pubblico sia nel privato, di attuare misure di congedo ordinario e ferie. E’ fortemente consigliato il lavoro da casa (smart-working).
- Bar e ristoranti possono rimanere aperti fino alle 18.00, dopo dovranno chiudere. Sarà cura dei gestori garantire la distanza sicurezza di un metro tra i clienti. Chi non si adegua alla direttiva, rischia la sospensione dell’attività.
- Le persone in quarantena o positive al coronavirus non possono in alcun modo lasciare la propria abitazione.
- Chi pensa di avere i sintomi del coronavirus non deve uscire di casa, ma chiamare il proprio medico di base o i numeri messi a disposizione dallo Stato, tra cui il 1500 o il 112, oltre a quelli previsti dalle singole Regioni.
- Tutti gli eventi sportivi in Italia sono stati sospesi.
- Sono chiusi tutti gli impianti e le piste da sci.
- Si potrà viaggiare con treni, pullman e aerei solo per comprovati motivi di lavoro e salute. Occorrerà una autocertificazione che comprovi il tutto.
- Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività.
- Sono sospese le Messe e tutte le cerimonie religiose, compresi funerali e matrimoni. I luoghi di culto potranno rimanere aperti solo adottando le misure atte a garantire che non si registri un assembramento di persone.
- Sono chiusi asili nidi, scuole di ogni ordine e grado e Università.
- Sono chiusi i musei e tutti i luoghi di cultura.
- Sospesi i concorsi pubblici.
- I bar e ristoranti potranno rimanere aperti “con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione“.
- Sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse.
- Sono sospesi i congedi ordinari di medici, infermieri e personale sanitario.
- Sono adottate in tutti i casi possibili, nello svolgimento di incontri o riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro ed evitando assembramenti.
- Esercizi commerciali aperti solo dal lunedì al venerdì e con regole ben precise. “Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della
sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione“.
- I negozi all’interno dei centri commerciali resteranno chiusi il sabato e domenica. Saranno invece sempre aperti supermercati e alimentari, a patto che i gestori prendano le dovute precauzioni.
- Resteranno chiuse palestre, centri sportivi, piscine, centri benessere e termali, centri culturali, oratori, centri sociali e ricreativi.

Il mancato rispetto delle regole previsto dal decreto legge comporterà una violazione dell’articolo 650 del codice penale. Possibili fino a tre mesi di carcere e un’ammenda fino a 206 euro.

Scarica il modulo per la autocertifcazione
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