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La Fusione non diventi una annessione forzata
 mercoledì 5 luglio 2017 18:18
La Fusione non diventi una annessione forzata Nel mio precedente articolo ho delimitato il territorio di Corigliano Calabro, dividendolo in Repubbliche. Tale mia considerazione non è stata condivisa, pertanto mi soffermo sul concetto. Per repubblica, deve intendersi e letta: “ forma di democrazia rappresentativa, in cui le cariche pubbliche sono svolte dai cittadini “. Infatti le repubbliche sono ampiamente rappresentate in Consiglio Comunale e nel governo della città. Mai ho inteso parlare di baracche tendopoli ed altro, in quanto nel territorio del mio Comune non ne esistono. Fatta questa doverosa premessa, vorrei enunciare le norme che disciplinano, il referendum indetto per il giorno 22.10. p.v.
La materia era regolata dalla Legge 13/83 della Regione Calabria, la quale all’ art. 44 recitava “ s’ intende che il parere popolare su quanto sottoposto a referendum sia favorevole qualora abbia partecipato alla votazione, la maggioranza degli aventi diritto e la maggioranza dei voti validamente espressi sia a favore della proposta”.
Nel febbraio dell’ anno 2016, il Consiglio Comunale di Corigliano Calabro, deliberava a maggioranza e non all’ unanimità, il progetto di fusione tra i Comuni di Corigliano Calabro e di Rossano.
La Regione Calabria, con la Legge n. 9 in vigore dal 1 marzo 2016, aboliva i quorum, per i soli referendum che riguardavano la fusione dei comuni, inserendo il principio del conteggio dei voti sull’ intero bacino interessato e non per singolo Comune.
A seguito dell’ Istituzione del Comune di Casali del Manco, avvenuto dalla fusione dei territori di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Trenta e Spezzano Piccolo, quest’ ultimo Comune avendo votato no alla fusione, riteneva di non aderire all’ instuarazione dell’ unico Comune sopra menzionato.
Il Parlamentare cosentino Franco Bruno, depositava l’ interrogazione n. 4/16977, inoltrata, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero degli Interni e degli Affari Regionali, con la quale chiedeva, il rispetto della volontà popolare e dell’ autonomia decisionale degli Enti locali, in quanto la fusione dei Comuni sopra menzionati è avvenuta in virtù della Legge Regionale n. 13/83 per come modificata dalla Legge n. 9/16.
Questa è la normativa vigente attualmente che dovrà regolare il referendum sulla fusione dei Comuni di Corigliano Calabro e di Rossano. Io non svolgo alcun commento alla stessa, essendomi dichiarato apertamente per il NO. Lascio agli elettori, agli esperti della materia ed ai Comitati del SI ogni spiegazione alle norme sopra menzionate. Personalmente le ritengo chiare ed esaustive.
Il NO al referendum con queste regole non ha alcuna possibilità di vittoria.
Pertanto, propongo di concordare regole nuove, precise, condivise e sottoscritte dai rappresentanti dei territori di Rossano e Corigliano, favorevoli o non alla fusione in atto dei due Comuni.
Al Sig. Sindaco ed ai Sigg. Consiglieri Comunali che hanno votato favorevolmente alla fusione, mi permetto di rivolgere il seguente quesito: cosa intendono per esercizio del mandato politico. Limiti e prerogative degli amministratori. Agibilità politica. La mancata risposta al quesito sopra menzionato mi indurebbe di pensare che gli stessi detengono un mandato in bianco dai cittadini e lo esercitano a proprio piacimento.

Gianni santelli. (avvocato)
    COMUNICATO STAMPA
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#corigliano #santelli #fusione
 
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